I contratti conclusi in rete - II parte

La definizione di commercio elettronico comprende in se non solo la semplice transazione commerciale, quanto piuttosto una più ampia gamma di rapporti contrattuali. Il B2B (business to business) ed il B2C (business to consumer).

Distinguiamo innanzi tutto due casi:

Il consumatore in detta ipotesi è la persona fisica che agisce per scopi estranei ad un'attività imprenditoriale o professionale.
Di contro, il fornitore è la persona fisica o giuridica che agisce e partecipa al contratto a distanza nell'ambito e per gli scopi della sua attività professionale.
Questa tipologia di contratti, conclusi cioè mediante l'uso di strumenti informatici o telematici, è regolata dal d. lgs. n. 185 del 1999.

Tale testo normativo individua le informazioni, dette preliminari, che il fornitore di beni o servizi on line deve dare ai consumatori.

Precisamente deve indicare:

Tali informazioni, fornite in modo chiaro e nel rispetto dei principi generali di buona fede e di lealtà, dovranno essere rese al cliente virtuale attraverso appositi spazi informativi che possono anche essere predisposti sul sito internet.
Qualora il cliente/consumatore effettui un ordine, è fatto carico al fornitore di integrare le predette informazioni per iscritto o su supporto duraturo a scelta del consumatore, nonché di dare nelle medesime forme, conferma dell'ordine.

Tali informazioni, cosiddette aggiuntive, riguardano:

Qualora manchi il rispetto del predetto obbligo informativo il termine di dieci giorni per l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore diverrà di tre mesi.

E' infatti sempre garantito al consumatore (al di fuori dei casi di esclusione espressamente indicati dalla legge) il diritto di recedere dal contratto, senza penalità alcuna e senza specificare il motivo.
Tale diritto potrà essere esercitato attraverso l'invio di una comunicazione scritta (lettera raccomandata a.r. ) all'indirizzo geografico della sede del fornitore da effettuarsi entro 10 giorni lavorativi, che decorrono da:

Qualora sia mancato l'invio delle informazioni cosiddette aggiuntive e dei relativi obblighi il termine per esercitare il diritto di recesso, come abbiamo detto, è di 3 mesi decorrenti sempre da:

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Studio legale
Avv. Anna Cicchetti, Dott. Romina Balacchi
via Cattaneo, 20 - Rimini