Il Garante interviene nuovamente per limitare la comunicazione ingiustificata di dati personali dei dipendenti pubblici e privati a terzi.
In particolare per quanto concerne la corresponsione dello stipendio per i lavoratori che non dispongono di un conto corrente bancario o che non intendono comunicarlo al datore di lavoro, il Garante ha chiesto maggiori cautele nell'invio dei dati.
La conoscenza dei dati personali da parte della banca incaricata del pagamento dello stipendio deve essere limitata ai dati necessari ad identificare la persona che ha titolo a riscuotere il bonifico emesso a suo favore o a consentire l'eventuale adempimento da parte dell'istituto di credito di altri obblighi di legge (per esempio, alla normativa antiriciclaggio).
Suddette precisazioni seguono alla segnalazione di un dipendente che lamentava la violazione della legge sulla privacy da parte della societā presso la quale lavora. La societā aveva imposto, infatti, al dipendente di esibire un documento di riconoscimento, il tesserino aziendale e la "busta paga" per ritirare lo stipendio in banca. L'interessato chiedeva, inoltre, di accertare la legittimitā di una eventuale comunicazione di dati personali, avendo riscontrato che in alcune comunicazioni inviategli da una associazione al suo nominativo, era associato un codice aziendale.
Dopo l'intervento dell'Autoritā Garante la societā ha dovuto concordare con la banca nuove modalitā di riscossione dello stipendio. D'ora in poi tale operazione potrā essere effettuata esibendo allo sportello un semplice documento di riconoscimento e il telegramma inviato dalla societā con l'importo del bonifico e l'indicazione dell'istituto bancario.Solo in caso di stipendio superiore ad un determinato importo sarā necessario esibire il codice fiscale.
Senza entrare nel merito delle scelte della societā l'Autoritā ha sottolineato in modo fermo che, per non incorrere in violazioni della privacy, č necessario limitare la conoscenza dei dati personali dei dipendenti da parte di terzi. Richiedere l'esibizione allo sportello bancario di documenti ulteriori rispetto a quello di riconoscimento non risulta giustificata - afferma il Garante - in base al principio di proporzionalitā sancito dalla legge 675/96, soprattutto considerando che in alcune documentazioni (come ad es. la busta paga) possono essere contenute indicazioni da cui č desumibile l'appartenenza sindacale del dipendente o informazioni sul suo stato di salute.
Nonostante non siano state adottate sanzioni da parte del Garante, stante l'immediato riscontro fornito dalla societā, l'interessato potrebbe comunque promuovere una richiesta di risarcimento al giudice ordinario.